IL RETTORE
  Visto  il   testo  unico  delle  leggi   sull'istruzione  superiore
approvato con  regio decreto  31 agosto 1933,  n. 1592,  e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto il decreto ministeriale 6  settembre 1995 contenente la nuova
tabella  XLV/4  recante gli  ordinamenti  didattici  delle scuole  di
specializzazione del settore farmaceutico;
  Vista  la  proposta  di  modifica  dello  statuto  formulata  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Messina;
  Visto lo  statuto dell'Universita'  degli studi di  Messina emanato
con decreto rettorale del 10 aprile 1997;
  Visto  il parere  del  Consiglio  universitario nazionale  espresso
nell'adunanza del 23 ottobre 1997;
                              Decreta:
  Lo statuto  dell'Universita' degli  studi di Messina,  e' integrato
come appresso:
                            Articolo unico
  Gli attuali articoli da 771 a  782 incluso, relativi alla scuola di
specializzazione in  farmacognosia, sono  soppressi e  sostituiti dai
seguenti  nuovi   articoli  con  il  conseguente   scorrimento  della
numerazione degli articoli successivi.
             Scuola di specializzazione in farmacognosia
  Art.  771.  - E'  istituita  presso  l'Universita' degli  studi  di
Messina la "Scuola di specializzazione in farmacognosia".
  Il corso di specializzazione in farmacognosia e' disciplinato dagli
articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,  8, 9 e 13 della tabella XLV/4 allegata
al decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica del 6 settembre 1995.
  La  scuola  ha  lo  scopo di  formare  specialisti  con  specifiche
competenze concernenti  la produzione, il metabolismo  e la struttura
dei principi attivi delle deroghe di origine naturale.
  La scuola rilascia il titolo di specialista in farmacognosia.
  Art.  772.  -  La  scuola   afferisce  alla  facolta'  di  farmacia
dell'Universita' di Messina.
  Al   funzionamento   della   scuola  concorrono   il   dipartimento
farmacobiologico ed  il dipartimento  farmacochimico dell'Universita'
di Messina.
  Tenendo   presente  criteri   generali   per  la   regolamentazione
dell'accesso, di cui  al comma 4 dell'art. 9 della  legge n. 341/1990
ed in  base alle  risorse umane  e finanziarie  ed alle  strutture ed
attrezzature  disponibili, la  scuola  e' in  grado  di accettare  un
numero massimo di iscritti determinato in venti per ciascun anno, per
un totale di 60 specializzandi. La modifica del numero degli iscritti
puo' essere stabilita annualmente  dal senato accademico, su proposta
del  consiglio di  facolta', in  base  alle esigenze  il mercato  del
lavoro   e  secondo   i  criteri   generali  fissati   dal  Ministero
dell'universita' e  della ricerca scientifica e  tecnologica ai sensi
dell'art. 9 della legge n. 341/1990.
  Le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal
consiglio della scuola.
  La  durata del  corso  e' di  tre  anni e  non  e' suscettibile  di
abbreviazioni e  prevede un  impegno didattico complessivo  di almeno
1000 ore.
  Art.  773. -  Il  consiglio della  scuola  determina, con  apposito
regolamento, in conformita' con il  regolamento didattico di Ateneo e
nel  rispetto della  liberta'  di  insegnamento, l'articolazione  del
corso di specializzazione ed il relativo piano di studi.
  Il consiglio determina pertanto:
  gli  insegnamenti  fondamentali   obbligatori  e  quelli  eventuali
opzionali  con la  suddivisione,  allorquando  necessaria, in  moduli
didattici;
  la tipologia delle  forme didattiche, ivi comprese  le attivita' di
laboratorio, pratiche e di tirocinio.
  Art.  774.  -   Il  corso  e'  articolato  in   4  aree  didattiche
caratterizzanti,  con un  minimo di  50  ore per  ciascuna area.  Per
ciascuna   area  i   settori  definiscono   l'ambito  scientifico   e
disciplinare  nel  quale  si   sviluppera'  l'attivita'  didattica  e
verranno reperiti i docenti.
Area 1: chimica di base.
  Lo specializzando deve acquisire  la conoscenza della struttura dei
composti presenti  nelle droghe di origine  naturale, con particolare
riferimento ai composti di attuale o possibile impiego terapeutico.
  Settori scientificodisciplinari:
   C05X Chimica organica;
   E08X Biologia farmaceutica.
Area 2: biologica di base.
  Lo specializzando deve acquisire  le conoscenze fondamentali per la
comprensione  dei   meccanismi  che   regolano  lo  sviluppo   ed  il
metabolismo degli  organismi viventi vegetali ed  animali, compresi i
fattori esogeni ed endogeni che  influenzano il contenuto in principi
attivi delle droghe di origine naturale.
  Settori scientificodisciplinari:
   E02A Zoologia;
   E08X Biologia farmaceutica.
Area 3: analitica.
  Lo   specializzando,   sulla   base  delle   conoscenze   acquisite
concernenti la produzione, il metabolismo e la struttura dei principi
attivi  delle droghe  vegetali ed  animali, deve  essere in  grado di
eseguire tutti i saggi che permettano di effettuare il riconoscimento
macro   e  micromorfologico   delle   droghe,   la  separazione,   il
riconoscimento ed il dosaggio dei principi attivi in esse contenuti e
la valutazione della loro attivita' biologica.
  Settori scientificodisciplinari:
   E07X Farmacologia;
   E08X Biologia farmaceutica.
Area 4: applicativa.
  Le  discipline  dell'area   applicativa  dovranno  consentire  allo
specializzando,  sulla base  delle nozioni  fornite dalle  discipline
comprese nelle aree precedenti, di acquisire le conoscenze necessarie
ad un corretto  impiego terapeutico dei farmaci  di origine naturale,
di eseguire controlli di qualita' delle droghe poste in commercio, di
riconoscere e studiare le possibili fonti naturali di nuovi farmaci.
  Settori scientificodisciplinari:
   E05A Biochimica;
   E07X Farmacologia;
   E08X Biologia farmaceutica;
   F05X Microbiologia e microbiologia clinica.
  All'inizio di ciascun corso  gli specializzandi dovranno concordare
con  il  consiglio  della  scuola la  scelta  degli  eventuali  corsi
opzionali  che  dovranno  costituire orientamento  all'interno  della
specializzazione,  l'attivita'  sperimentale   di  laboratorio  e  di
tirocinio che sara' svolto sotto la guida di un responsabile nominato
dal consiglio della scuola.
  Art. 775. - Alla scuola sono ammessi i laureati in chimica, chimica
e tecnologia farmaceutiche, farmacia,  medicina e chirurgia, medicina
veterinaria, scienze  biologiche. Sono  altresi' ammessi  alla scuola
coloro che siano  in possesso di titolo di  studio, conseguito presso
universita' italiana e straniera, accettato dalle autorita' italiane,
dal  consiglio  della scuola  e  dal  senato  accademico, e  che  sia
ritenuto equipollente,  anche limitatamente ai fini  della iscrizione
alla scuola.
  Ai fini  della frequenza  alle lezioni  teoriche ed  alle attivita'
pratiche il  consiglio della  scuola potra' riconoscere  utile, sulla
base   di   idonea   documentazione,   l'attivita'   attinente   alla
specializzazione  svolta  in  Italia   ed  all'estero  in  laboratori
universitari o extra universitari
  L'importo  delle tasse  e  sopratasse, dovuto  dagli iscritti  alla
scuola e' previsto dalle vigenti  disposizioni di legge; i contributi
sono  stabiliti  anno  per  anno  dal  consiglio  di  amministrazione
dell'Universita'.
  Art.  776. -  Il consiglio  della  scuola e'  composto dai  docenti
universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art.
4 del decreto del Presidente della  Repubblica 10 marzo 1982, n. 162,
ai quali sono affidate le  attivita' didattiche della scuola, nonche'
da  una  rappresentanza  di  tre  specializzandi  eletti  secondo  le
modalita'  di  cui  all'art.  99 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
  L'Universita', su  proposta del consiglio della  scuola, stabilisce
convenzioni con enti pubblici o privati, con finalita' di sovvenzione
e di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento
di attivita' didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,  n. 382 e del decreto del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
  E' consentito in  parte l'espletamento dei corsi  anche presso sedi
distaccate.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Messina, 5 febbraio 1998.
                                                Il rettore: Cuzzocrea