IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1995 contenente la nuova tabella XLV/4 recante gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore farmaceutico; Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Messina; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina emanato con decreto rettorale del 10 aprile 1997; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 23 ottobre 1997; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, e' integrato come appresso: Articolo unico Gli attuali articoli da 771 a 782 incluso, relativi alla scuola di specializzazione in farmacognosia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi. Scuola di specializzazione in farmacognosia Art. 771. - E' istituita presso l'Universita' degli studi di Messina la "Scuola di specializzazione in farmacognosia". Il corso di specializzazione in farmacognosia e' disciplinato dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 13 della tabella XLV/4 allegata al decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 6 settembre 1995. La scuola ha lo scopo di formare specialisti con specifiche competenze concernenti la produzione, il metabolismo e la struttura dei principi attivi delle deroghe di origine naturale. La scuola rilascia il titolo di specialista in farmacognosia. Art. 772. - La scuola afferisce alla facolta' di farmacia dell'Universita' di Messina. Al funzionamento della scuola concorrono il dipartimento farmacobiologico ed il dipartimento farmacochimico dell'Universita' di Messina. Tenendo presente criteri generali per la regolamentazione dell'accesso, di cui al comma 4 dell'art. 9 della legge n. 341/1990 ed in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in venti per ciascun anno, per un totale di 60 specializzandi. La modifica del numero degli iscritti puo' essere stabilita annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di facolta', in base alle esigenze il mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9 della legge n. 341/1990. Le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio della scuola. La durata del corso e' di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazioni e prevede un impegno didattico complessivo di almeno 1000 ore. Art. 773. - Il consiglio della scuola determina, con apposito regolamento, in conformita' con il regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto della liberta' di insegnamento, l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi. Il consiglio determina pertanto: gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventuali opzionali con la suddivisione, allorquando necessaria, in moduli didattici; la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio. Art. 774. - Il corso e' articolato in 4 aree didattiche caratterizzanti, con un minimo di 50 ore per ciascuna area. Per ciascuna area i settori definiscono l'ambito scientifico e disciplinare nel quale si sviluppera' l'attivita' didattica e verranno reperiti i docenti. Area 1: chimica di base. Lo specializzando deve acquisire la conoscenza della struttura dei composti presenti nelle droghe di origine naturale, con particolare riferimento ai composti di attuale o possibile impiego terapeutico. Settori scientificodisciplinari: C05X Chimica organica; E08X Biologia farmaceutica. Area 2: biologica di base. Lo specializzando deve acquisire le conoscenze fondamentali per la comprensione dei meccanismi che regolano lo sviluppo ed il metabolismo degli organismi viventi vegetali ed animali, compresi i fattori esogeni ed endogeni che influenzano il contenuto in principi attivi delle droghe di origine naturale. Settori scientificodisciplinari: E02A Zoologia; E08X Biologia farmaceutica. Area 3: analitica. Lo specializzando, sulla base delle conoscenze acquisite concernenti la produzione, il metabolismo e la struttura dei principi attivi delle droghe vegetali ed animali, deve essere in grado di eseguire tutti i saggi che permettano di effettuare il riconoscimento macro e micromorfologico delle droghe, la separazione, il riconoscimento ed il dosaggio dei principi attivi in esse contenuti e la valutazione della loro attivita' biologica. Settori scientificodisciplinari: E07X Farmacologia; E08X Biologia farmaceutica. Area 4: applicativa. Le discipline dell'area applicativa dovranno consentire allo specializzando, sulla base delle nozioni fornite dalle discipline comprese nelle aree precedenti, di acquisire le conoscenze necessarie ad un corretto impiego terapeutico dei farmaci di origine naturale, di eseguire controlli di qualita' delle droghe poste in commercio, di riconoscere e studiare le possibili fonti naturali di nuovi farmaci. Settori scientificodisciplinari: E05A Biochimica; E07X Farmacologia; E08X Biologia farmaceutica; F05X Microbiologia e microbiologia clinica. All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attivita' sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sara' svolto sotto la guida di un responsabile nominato dal consiglio della scuola. Art. 775. - Alla scuola sono ammessi i laureati in chimica, chimica e tecnologia farmaceutiche, farmacia, medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze biologiche. Sono altresi' ammessi alla scuola coloro che siano in possesso di titolo di studio, conseguito presso universita' italiana e straniera, accettato dalle autorita' italiane, dal consiglio della scuola e dal senato accademico, e che sia ritenuto equipollente, anche limitatamente ai fini della iscrizione alla scuola. Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attivita' pratiche il consiglio della scuola potra' riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' attinente alla specializzazione svolta in Italia ed all'estero in laboratori universitari o extra universitari L'importo delle tasse e sopratasse, dovuto dagli iscritti alla scuola e' previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Universita'. Art. 776. - Il consiglio della scuola e' composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate le attivita' didattiche della scuola, nonche' da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalita' di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati, con finalita' di sovvenzione e di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento di attivita' didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. E' consentito in parte l'espletamento dei corsi anche presso sedi distaccate. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Messina, 5 febbraio 1998. Il rettore: Cuzzocrea